NIS 2 per le PMI italiane: obblighi, scadenze e chi deve davvero adeguarsi.
Una guida pratica al D.Lgs. 138/2024: come capire se rientrate, entro quando registrarsi sulla piattaforma ACN, quali misure servono davvero e cosa cambia per chi fornisce un'azienda inclusa.
La direttiva NIS 2 non è un adempimento da ufficio legale: è un insieme di obblighi tecnici e organizzativi che cambiano come un'azienda gestisce accessi, backup, fornitori e incidenti. Questa guida spiega chi rientra, entro quando, che cosa bisogna fare concretamente e che cosa succede a chi è fuori perimetro ma lavora per qualcuno che è dentro.
- La direttiva (UE) 2022/2555 è recepita in Italia dal D.Lgs. 138/2024, in vigore dal 16 ottobre 2024.
- Rientrano i soggetti essenziali e importanti dei settori elencati negli allegati del decreto, di norma dalla dimensione di media impresa in su.
- La registrazione sulla piattaforma ACN si effettua ogni anno tra il 1° gennaio e il 28 febbraio.
- I termini per gli obblighi decorrono dalla comunicazione di inserimento nell'elenco, non dall'entrata in vigore del decreto.
- Gli organi di amministrazione approvano le misure, ne rispondono e devono formarsi.
- Chi è fuori perimetro ma fornisce soggetti inclusi riceve comunque richieste di conformità per via contrattuale.
- Che cos'è la NIS 2 e perché esiste
- Chi rientra: settori e criteri dimensionali
- Soggetti essenziali e soggetti importanti
- Registrazione e scadenze
- Gli obblighi di sicurezza, in concreto
- La notifica degli incidenti
- Sanzioni e responsabilità degli amministratori
- Se siete fornitori di un soggetto incluso
- Checklist: da dove iniziare
- Domande frequenti
- Fonti
Che cos'è la NIS 2 e perché esiste
NIS 2 è il nome corrente della direttiva (UE) 2022/2555, che sostituisce la precedente direttiva NIS del 2016. L'Italia l'ha recepita con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in vigore dal 16 ottobre 2024.
La ragione del cambio è semplice: la prima direttiva copriva poche centinaia di operatori per Stato membro, lasciando fuori gran parte dell'economia reale che nel frattempo era diventata altrettanto dipendente dai sistemi informatici. La NIS 2 allarga il perimetro a molti più settori, abbassa la soglia dimensionale, uniforma gli obblighi fra i Paesi e, soprattutto, sposta la responsabilità sugli organi di amministrazione.
Il punto che le imprese sottovalutano più spesso è proprio questo: la NIS 2 non chiede di comprare prodotti di sicurezza, chiede di dimostrare di gestire un rischio. È un obbligo di processo e di evidenze, non di catalogo.
Chi rientra: settori e criteri dimensionali
L'applicazione dipende da due condizioni che devono valere insieme: il settore di attività e la dimensione dell'impresa.
Il settore
Gli allegati del D.Lgs. 138/2024 elencano i settori inclusi. Fra quelli ad alta criticità: energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi ICT, pubblica amministrazione, spazio. Fra gli altri settori critici: servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti, fabbricazione e distribuzione di sostanze chimiche, produzione e distribuzione di alimenti, fabbricazione (dispositivi medici, elettronica, macchinari, autoveicoli), fornitori di servizi digitali, ricerca.
La platea reale è molto più larga di quanto suggerisca la parola "infrastrutture critiche": una PMI manifatturiera che produce componenti elettronici, un'azienda alimentare, un gestore di servizi ICT o un fornitore di servizi digitali possono rientrarci senza avere nulla a che vedere con reti nazionali o ospedali.
La dimensione
Il criterio generale è la dimensione di media impresa: almeno 50 dipendenti, oppure fatturato annuo o totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro. Sotto quella soglia, di regola, non si rientra. Il decreto prevede però eccezioni in cui il criterio dimensionale non si applica e il soggetto è incluso a prescindere: è il caso, tra gli altri, di alcune categorie di fornitori di servizi digitali e di soggetti la cui interruzione avrebbe effetti sistemici.
I parametri dimensionali si calcolano tenendo conto anche delle imprese associate e collegate. Una società piccola dentro un gruppo può superare la soglia pur avendo pochi dipendenti in proprio: è uno degli errori di autovalutazione più frequenti.
Soggetti essenziali e soggetti importanti
Chi rientra viene classificato in una delle due categorie. La differenza non riguarda gli obblighi di sicurezza, che sono sostanzialmente gli stessi, ma il regime di vigilanza e il massimale delle sanzioni.
| Aspetto | Soggetti essenziali | Soggetti importanti |
|---|---|---|
| Vigilanza | Preventiva e continuativa: ispezioni e audit anche in assenza di incidenti | Successiva: interventi in presenza di indizi di violazione |
| Sanzione massima | Fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato annuo mondiale, se superiore | Fino a 7 milioni di euro o 1,4% del fatturato annuo mondiale, se superiore |
| Obblighi di sicurezza | Gli stessi per entrambe le categorie: misure di gestione del rischio e notifica degli incidenti | |
Registrazione e scadenze
Il meccanismo è a inizio anno e si ripete ogni anno. Non è una registrazione una tantum.
- Dal 1° gennaio al 28 febbraio: il soggetto che ritiene di rientrare si registra sulla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, indicando dati societari, settore e punto di contatto.
- Entro il 31 marzo: l'ACN comunica al soggetto l'eventuale inserimento nell'elenco e la classificazione come essenziale o importante.
- Entro 9 mesi dalla comunicazione: scattano gli obblighi di notifica degli incidenti.
- Entro 18 mesi dalla comunicazione: devono essere adottate le misure di gestione del rischio.
I termini di 9 e 18 mesi sono quelli fissati dalla determinazione ACN 164179/2024. Il punto da cui decorrono è la comunicazione dell'Agenzia, non l'entrata in vigore del decreto: due aziende incluse in anni diversi hanno scadenze diverse.
L'autovalutazione è a carico del soggetto. Non arriva nessuna lettera che avvisa di rientrare: se un'azienda che rientra non si registra, la mancata registrazione è essa stessa una violazione. Verificare il perimetro è quindi il primo adempimento, e va fatto prima di fine febbraio.
Gli obblighi di sicurezza, in concreto
Il decreto elenca le misure minime di gestione del rischio. Tradotte in attività reali per una PMI, sono queste.
- Analisi dei rischi e politica di sicurezza: un documento approvato dagli amministratori che dice quali sono i rischi e come vengono trattati. Non un modello scaricato: deve rispecchiare i sistemi che avete davvero.
- Gestione degli incidenti: procedure scritte su chi fa cosa quando qualcosa succede, con ruoli, recapiti e tempi.
- Continuità operativa: backup verificati con prove di ripristino documentate, gestione del disastro, piani di crisi. Un backup mai ripristinato non è un backup.
- Sicurezza della catena di approvvigionamento: valutazione dei fornitori diretti e dei fornitori di servizi, con clausole contrattuali coerenti.
- Sicurezza nell'acquisizione e manutenzione dei sistemi, gestione delle vulnerabilità e delle patch.
- Verifica dell'efficacia delle misure: serve un modo per dimostrare che quello che è scritto viene fatto.
- Igiene informatica di base e formazione del personale, amministratori inclusi.
- Crittografia, con politiche d'uso dichiarate.
- Sicurezza del personale, controllo degli accessi e gestione degli asset: chi ha accesso a cosa, con quale privilegio e da quando.
- Autenticazione a più fattori e comunicazioni di emergenza protette.
La maggior parte di queste voci non richiede software nuovo: richiede di mettere per iscritto e verificare cose che in azienda spesso esistono già in forma informale. La parte costosa non è la tecnologia, è la disciplina delle evidenze.
La notifica degli incidenti
Per gli incidenti classificati come significativi la notifica avviene in tre tempi, tutti verso l'ACN:
- Entro 24 ore dalla conoscenza dell'incidente: preallarme, con l'indicazione se si sospetta un atto illecito o doloso e se può avere impatto transfrontaliero.
- Entro 72 ore: notifica completa, con valutazione iniziale di gravità, impatto e indicatori di compromissione.
- Entro un mese: relazione finale, con descrizione dettagliata, causa, misure adottate e impatto transfrontaliero.
Il termine più critico è il primo. Ventiquattro ore sono poche se non è già chiaro chi decide che si tratta di un incidente significativo, chi ha le credenziali per accedere alla piattaforma e chi scrive la comunicazione. È un'attività da preparare quando non serve.
Sanzioni e responsabilità degli amministratori
Oltre ai massimali già visti, la novità rilevante della NIS 2 riguarda gli organi di amministrazione: approvano le misure di gestione del rischio, ne sorvegliano l'attuazione e rispondono delle violazioni. Sono inoltre tenuti a seguire formazione specifica sulla gestione del rischio informatico.
Questo sposta la cybersecurity da questione tecnica delegabile a materia di responsabilità gestionale. Per una PMI significa che l'amministratore non può più limitarsi ad affidarsi al fornitore IT: deve sapere che cosa è stato deciso e perché.
Se siete fornitori di un soggetto incluso
È lo scenario che riguarda il maggior numero di piccole imprese italiane, ed è quello di cui si parla meno.
I soggetti inclusi devono gestire il rischio della propria catena di approvvigionamento. In pratica lo fanno spostandolo a valle: questionari di sicurezza, clausole contrattuali su notifica degli incidenti e livelli di servizio, richieste di evidenze su backup, accessi e continuità, in certi casi audit.
Un'officina meccanica di quindici persone che fornisce un'azienda inclusa non ha obblighi diretti dal decreto, ma ha un cliente che glieli chiederà per contratto. Arrivare a quella richiesta senza uno straccio di documentazione significa, nel migliore dei casi, dover improvvisare in fretta; nel peggiore, perdere la fornitura a favore di un concorrente che era pronto.
Checklist: da dove iniziare
Sei passi in ordine di priorità, eseguibili anche senza consulenti nella prima parte.
- Verificate il perimetro. Il vostro settore rientra in uno degli allegati? Superate i parametri dimensionali, contando anche imprese associate e collegate? Mettete per iscritto la risposta e le ragioni: se un giorno vi verrà chiesto perché non vi siete registrati, quel documento è la vostra difesa.
- Fate l'inventario. Quali sistemi, quali dati, quali fornitori, quali accessi. Non si protegge ciò che non si sa di avere, e senza inventario nessuna delle misure successive è verificabile.
- Chiudete le lacune elementari. Autenticazione a più fattori su tutto ciò che è esposto, backup con prova di ripristino documentata, revoca degli accessi di chi non lavora più con voi, aggiornamenti applicati. Sono le misure che fermano la maggior parte degli incidenti reali.
- Scrivete la procedura di incidente. Chi decide, chi notifica, con quali credenziali, entro quali termini. Una pagina, aggiornata, vale più di un manuale mai letto.
- Guardate i contratti con i fornitori. Chi tratta i vostri dati, con quali obblighi, e che cosa succede se subisce un incidente.
- Formate le persone, amministratori compresi. È un obbligo esplicito, ed è anche la misura con il rapporto costo-efficacia migliore.
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Domande frequenti
Chi rientra negli obblighi della NIS 2 in Italia?
Rientrano i soggetti pubblici e privati che operano nei settori elencati negli allegati del D.Lgs. 138/2024 e che raggiungono almeno la dimensione di media impresa: 50 dipendenti oppure un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro. Alcune categorie rientrano a prescindere dalla dimensione.
Qual è la scadenza per registrarsi sulla piattaforma ACN?
La registrazione si effettua sulla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno. Entro il 31 marzo l'ACN comunica al soggetto l'eventuale inserimento nell'elenco dei soggetti essenziali o importanti.
Entro quando vanno adottate le misure di sicurezza?
I termini decorrono dalla comunicazione di inserimento nell'elenco, non dall'entrata in vigore del decreto. Secondo la determinazione ACN 164179/2024, gli obblighi di notifica degli incidenti scattano entro 9 mesi da quella comunicazione e le misure di gestione del rischio entro 18 mesi.
Quali sono le sanzioni previste dal D.Lgs. 138/2024?
Per i soggetti essenziali le sanzioni amministrative arrivano fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale, se superiore. Per i soggetti importanti il limite è di 7 milioni di euro o l'1,4% del fatturato. Sono inoltre previste responsabilità in capo agli organi di amministrazione.
Entro quanto va notificato un incidente significativo?
La notifica è a tre tempi: un preallarme entro 24 ore dalla conoscenza dell'incidente, una notifica completa entro 72 ore e una relazione finale entro un mese. I termini valgono per gli incidenti classificati come significativi secondo i criteri della normativa.
La mia azienda è fuori perimetro: la NIS 2 mi riguarda comunque?
Molto spesso sì, in via indiretta. I soggetti obbligati devono gestire il rischio della propria catena di fornitura: se siete loro fornitori riceverete questionari, clausole contrattuali e richieste di evidenze. Arrivare impreparati a quella richiesta può costare la fornitura.
Fonti
Questa guida è divulgativa e non sostituisce una valutazione sul caso concreto né un parere legale. La normativa e le determinazioni attuative evolvono: verificate sempre sulle fonti ufficiali.
- Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, testo integrale su EUR-Lex
- D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, testo vigente su Normattiva
- Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, sezione NIS, con determinazioni, avvisi e piattaforma di registrazione
Guida aggiornata al 5 settembre 2026, a cura di rubailab.
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